(Famiglia Cristiana 32/2025) – Scattare fotografie al paesaggio e ai luoghi visitati durante le vacanze è sicuramente un’attività molto gratificante. Molto spesso le fotografie vengono poi pubblicate sui social, per mostrare a tutti quanti dove si è stati e cosa si è fatto durante il periodo di assenza.
Nel pubblicare le immagini è necessaria, però, adottare un minimo di cautela. Nessun problema per quelle di tipo paesaggistico e naturalistico nelle quali non sono presenti persone, se non riprese molto da lontano e in maniera del tutto marginale.
Le fotografie scattate nelle città o nei luoghi affollati, invece, presentano qualche maggiore profilo di delicatezza. In linea di massima, infatti, è lecito pubblicare una fotografia scattata, per esempio, in una piazza o su una spiaggia, anche se vi si scorgono persone, a condizione che l’immagine sia del tutto casuale e in nessun caso sia mirata a polarizzare l’attenzione sull’identità delle persone e sulla loro riconoscibilità. In altre parole, deve trattarsi di una fotografia della piazza in cui si vedono anche persone, e non di una fotografia delle persone in piazza.
La materia è disciplinata, oltre che dalle norme interne, anche dal cosiddetto GDPR, ovvero dal Regolamento europeo in materia di dati personali che è, in linea di massima, ancora più severo e restrittivo. Il GDPR, infatti, considera la fotografia come dato personale e l’autore come responsabile del suo trattamento.
Non è lecito, in nessun caso, pubblicare l’immagine di persone che non hanno prestato il loro consenso, se si tratta di una fotografia che ha per oggetto la persona riconoscibile nella sua identità anche se fotografata in un luogo pubblico. Quindi non va bene pubblicare ritratti, se non di persone consenzienti.
A questo proposito va ricordato che per pubblicare immagini di minori è necessario il consenso di entrambi i genitori. In ormai numerosi casi, i genitori contrari alla pubblicazione delle fotografie dei loro figli da parte di zie o nonni troppo “social” hanno ottenuto ragione dai tribunali.
L’autore della pubblicazione social è stato condannato anche al risarcimento del danno non patrimoniale subito dai minori, da versare al genitore che si era rivolto al tribunale. Dunque, per la pubblicazione delle fotografie di bambini, anche se sono parenti e anche se le fotografie sono state scattate in casa propria, è necessaria molta cautela. Assolutamente non basta il consenso di uno solo dei genitori.
Cosa dice la norma:
Secondo l’art. 97 della legge 633 del 1941, «non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico»
